Gentile Cliente,
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61043 Pianello di Cagli Pesaro (PU)
telefono +39 0721 78 50 10
cellulare +39 349 35 71 684
fax +39 0721 78 59 07
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| Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 |
| Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi n. 467 del 28 dicembre 2001, n. 282 del 30 luglio 1999, n. 281 del 30 luglio 1999, n. 135 dell'11 maggio 1999, n. 51 del 26 febbraio 1999, n. 389 del 06 novembre 1998, n. 171 del 13 maggio 1998, n. 135 dello 08 maggio 1998, n. 255 del 28 luglio 1997, n. 123 del 09 maggio 1997) |
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
Art. 1. Finalita' e definizioni.
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più
siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità
ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
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Art. 2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici
o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini
di transito nel territorio dell'Unione europea.
1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini
dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato.
1 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.2 Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo 18.
2 Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che preveo specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
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Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
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Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero.
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni
caso le disposizioni dell'articolo 28.
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| CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
Art. 7. Notificazione
1.4 Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge
è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento,
in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
2.5 La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo
a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni
da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli
elementi che devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) 6 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente
designato ai fini di cui all'articolo 13; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma
8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare
la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche
per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti
agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.7 La notificazione in forma semplificata può non contenere
taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati
dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla
base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma
3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati
nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia
di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione
interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24;
c-bis)8 per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-ter.7 Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è
soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente
a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e
le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della
corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità
e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione
di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è
effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati
e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate
a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera
b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di
specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate
allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente
alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione
e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il
perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi
e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali
o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro
organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il
perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti
agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato
o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati
e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli
articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità
di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità
di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a
richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini
di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente
alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati
non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis)9 è compreso nel programma statistico nazionale o in atti
di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato
in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-quater. 7 Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata
o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento
riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati
e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente
al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter,
nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e
m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria
ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con
le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti
analoghi.
5-quinquies. 7 Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma
5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia
richiesta.
3 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta
che l'art. 3, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto
segue: "Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del
comma 1 del presente articolo."
4 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
5 Comma così modificato dall'art. 3, comma 2,
d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
6 Lettera così modificata dall'art. 3, comma
3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all'art. 24, comma 1, di
quest'ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere
dal 1 marzo 2002.
7 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio
1997, n. 255.
8 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
9 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
|
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI |
Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei
dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.10 Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca
scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i
quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere
effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
10 Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
|
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.11 L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f)12 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio
dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente
designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
11 Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
12 Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467. In base all'art. 24, comma 1, di quest'ultimo
d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
13 Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
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Art. 11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
|
Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
alla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)14 è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d)15 è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e)16 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale
caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e),
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere
o di volere;
h)17 è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h-bis)18 è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato.
14 Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
15 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
16 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
17 Lettera così modificata dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
18 Lettera inserita dall'art. 5, comma 2, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, di quest'ultimo decreto,
"I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli
5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente
decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002."
|
Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati
sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro
i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h);
e-bis)19 da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate
telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
19 Lettera inserita dall'art. 6, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO |
Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con
le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
c-bis)20 conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di
ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo
39, comma 1.
20 Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
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Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o
sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
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Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona no ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
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CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI |
Art. 19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
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Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati
e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis)21 qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d)22 nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti
del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere
o di volere;
g)23 limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate
e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis)24 limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria,
nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
21 Lettera inserita dall'art. 7, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
22 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
23 Lettera così modificata dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
24 Lettera inserita dall'art. 7, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera
e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)25 qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica
o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
25 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
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| CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI |
Art. 22. Dati sensibili26
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante.
1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da
accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché
relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,
sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati.
1-ter.28 Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguarti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o
di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni
a carattere sindacale o di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3.29 Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti
dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente
legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate
ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità
di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato,
ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis.30 Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3,
la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati
i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione
di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti,
i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in
relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando
tale identificazione periodicamente.
4.31 I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento
di fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 2.
26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama
l'attenzione sul disposto dell'Articolo 17 ("Tutela della salute")
del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili
da parte dei soggetti pubblici".
27 Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.
28 Comma inserito dall'art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
29 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.
30 Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.
31 Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a proposito di questo comma,
quanto previsto dall'art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467:
"In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera
a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
introdotta dall'articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste
nella medesima lettera a) sono determinate dall'associazione, dall'ente
o dall'organismo entro il 30 giugno 2002."
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Art. 23. Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguaro un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione
del Garante.
1-bis.33 Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate
modalità semplificate per le informative di cui all'articolo
10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari
pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie
convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base
dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare
da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per
conto di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento,
del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto
di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta
di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta
di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari,
e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo
titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente
articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono
rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti
di cui all'articolo 1.
1-ter.33 Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.33 In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità
fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso
al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie
e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente
la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto,
da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimori.
2.34 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati
con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17
("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135,
recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".
33 Commi inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.
34 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.
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Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
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Art. 24-bis. Altri dati particolari35
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato,
in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento
o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto
di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla
base di un eventuale interpello del titolare.
35 Articolo inserito dall'art. 9, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, di quest'ultimo decreto,
"I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli
5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente
decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002."
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Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1.36 Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24,non si
applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24
è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista
rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando
la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti
in pubblico.
2.37 Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante
ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo
la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate
per le informative di cui all'articolo 10.
4-bis.39 Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio
della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati
dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente
alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero.
36 Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
37 Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
8 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
39 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
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Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti
a notificazione.
2. Ai dati riguarti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
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| CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE |
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo
7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della
presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se
previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
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Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero
1.40 Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi
individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni
qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24.
3.41 Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato
di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, in forma scritta;
b)42 sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi
degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati ivi previsti;
d)43 sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere
o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g)44 sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero
individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis)45 il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a).
La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'articolo 7.
40 Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
41 Comma così modificato dall'art. 10, comma
2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, che ha soppresso in fine le parole
"ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di
grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano."
42 Lettera così modificata dall'art. 10, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
43 Lettera così modificata dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
44 Lettera così modificata dall'art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
45 Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
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| CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE |
Art. 29. Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul
medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi trenta46 giorni dalla data di presentazione, equivale
a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni
del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro
i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui
al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma
4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis.47 Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è
sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla
fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere,
a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguaro, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il no non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
46 Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
47 Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
48 Denominazione così modificata dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123
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| CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
Art. 30. Istituzione del Garante
1.49 E' istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone
che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte
di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
49 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
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Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c)50 segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento,
e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalità, nonché delle misure
di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l)51 vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne
il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera
c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati
ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,
è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine
di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune
intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno
un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il
Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.
50 Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
51 Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
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Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione
al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se
il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento
è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano
i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente
legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro
designato può farsi assistere da personale specializzato che
è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti
e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
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Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in
sede di prima applicazione della presente legge,52 da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque
unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione
del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.53
1-bis.54 E' istituito il ruolo organico del personale dipendente del
Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento
delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure
previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; b) le modalità dell'inquadramento
in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore
del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per
gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato
nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione
del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti,
al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata
in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,
corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre
corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione
già in godimento maggiorata della predetta indennità di
funzione.
1-ter.54 L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità
e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari
alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione
o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale
di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo
41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.
1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico,
fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi
livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione,
il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei
diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio
1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale.
1-quinquies.55 In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità,
ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 4.
1-sexies.55 All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguarti l'individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni
di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3.56 In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità
di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra
le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità
per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato.57
3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate
ai sensi del comma 3, primo periodo.
4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richieo, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero
sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore
a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardo le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e
ad operazioni di trattamento.
6-bis.60 Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
52 Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
53 Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
54 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
55 Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
56 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
57 L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio
1997, n. 123, prevede che "Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, per la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per
la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese
occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995."
58 Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
59 Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
60 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
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| CAPO VIII -SANZIONI |
Art. 34. Omessa o incompleta notificazione61
1.61bisbis Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli
7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
61 Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
61bisbis In relazione al presente articolo, si rammenta
il disposto dell'art. 12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467:
"Alle violazioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507."
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Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un no, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2.62 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un no, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del
divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
è da uno a tre anni.
62 Comma così modificato dall'art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni
a lire ottanta milioni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi
allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, in quanto applicabili.
63 Articolo così sostituito dall'art. 14, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. L'art. 14, comma 2, di quest'ultimo
d.lg. prevede, inoltre, che "Per i procedimenti penali per il reato
di cui all'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso,
entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'autore
del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria
di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2,
della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto.
L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento
e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali
che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2".
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Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante
1.64 Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29,
commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
64 Comma così modificato dall'art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1,
e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
65 Articolo inserito dall'art. 16, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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Art. 38. Pena accessoria
1. La conna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
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Art. 39. Sanzioni amministrative
1.66 Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
2.67 La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli
22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3.68 L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente capo69 è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per
cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti
di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
66 Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
67 Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
68 Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
69 Parole così sostituite dall'art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
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| CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI |
Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre
1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
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Art. 41. Disposizioni transitorie
1.70 Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o
il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei
dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma
restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.
2.71 Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate
dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguarti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare
un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
ivi previsti.
5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono
svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
7.73 Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione
e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma
4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis.74 In sede di prima applicazione della presente legge, le informative
e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2,
possono essere date entro il 30 novembre 1997.
70 Comma così modificato dall'art. 18, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
71 Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.
72 Comma da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.
73 Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
74 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
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Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito
dal seguente: "Art. 10. - (Controlli)"
1.75 Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2.75 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia
al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguaro, la loro comunicazione in forma
intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
4.75 Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò
può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
done informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che
lo riguaro, trattati anche in forma non automatizzata in violazione
di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente: "1. E' istituita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità
ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione
del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico
e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese
nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento
può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione
ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni,
fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al
comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei
limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.".
4.75 Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei
dati personali".
75 Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
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Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,
n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi
di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento
di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile
1981, n. 121.
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| CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE |
Art. 44. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguarte il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476
milioni, l'accantonamento riguarte la Presidenza del Consiglio dei
ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguarte il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per
gli stessi anni dell'accantonamento riguarte la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguaro taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993,
n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti
di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi
n. 467 del 28 dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell'11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997
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Garante per la protezione dei dati personali
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